Le dogane chiariscono, alla luce della Nota Dogane del 18.07.2019 n. 83760 (reintroduzione della licenza fiscale per gli alcolici, parzialmente abrogata nel 2017), quali sono gli operatori interessati.
Rientrano in tale ambito chi fa vendita o somministrazione di:
Alcole etilico puro;
Aromi alcolici (ad esempio pasticcerie, rivenditori di aromi per sigarette elettroniche etc.);
Liquori ed acquaviti;
Vino, Birra;
Prodotti alcolici intermedi (vermouth, vini aromatizzati, vini liquorosi, ecc.);
Profumeria alcolica (tutte le profumerie).
Chi deve fare la richiesta di licenza
Le aziende che, dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, periodo intermedio in cui l’operatività dell’obbligo era stata parzialmente abrogata, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del vincolo (scadenza domanda di adeguamento alla normativa 31/12/2019);
Chi non deve fare la richiesta di licenza
Le aziende che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017 in possesso della Licenza fiscale che, fino a tale data, era obbligatoria. Nel caso non fosse stata richiesta sarà necessario richiederla.
Le Aziende che hanno avviato attività di vendita/somministrazione dal 30 giugno 2019 in poi, assorbono la denuncia di attivazione della licenza fiscale per la vendita di alcolici tramite la SCIA presentata al SUAP.
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