Il MISE si è espresso in merito alle figure di “Rappresentante Legale” e “preposto” all’interno delle attività di somministrazione, affermando che:
Figura del Preposto
Riguardo al preposto, ha chiarito che tale figura può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione e che può non essere sempre presente nell’esercizio commerciale, fermo restando, come precisato nella circolare n. 3656 del 12-9-2012, che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede. Ne deriva che, un soggetto titolare di più esercizi di somministrazione, può nominare un unico preposto per tutte le unità locali.
Il rappresentante Legale
Un soggetto titolare di un’attività (o legale rappresentante), che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali, mentre è obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS.
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