L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato può essere esercitata:
• dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
• da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
Si forniscono di seguito le necessarie informazioni:
1) le imprese che denunciano l’attività, devono essere in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione regionale di n. 180 ore, conseguito da uno dei sotto indicati soggetti, facenti parte dell’organico dell’impresa:
• titolare/amministratore;
• socio lavoratore (la relativa qualifica deve risultare iscritta in visura);
• dipendente (in questo caso il rapporto di lavoro deve essere documentato con copia del modello UNILAV ovvero, in alternativa, dell’ultima busta paga);
2) le imprese che hanno già dichiarato l’esercizio dell’attività alla data del 25/8/2016 e registrate con il codice ATECO 81.30.00 (anche secondario), devono regolarizzare la propria posizione entro il 21/2/2020 conseguendo, per mezzo di uno dei soggetti richiamati al punto precedente (titolare/amministratore, socio lavoratore, dipendente), l’attestato del corso di formazione regionale ovvero dimostrando un’esperienza almeno biennale nel settore.
L’esperienza deve essere stata maturata, presso imprese regolarmente operanti del settore e certificata attraverso specifica documentazione (es.: buste paga, contratto di lavoro, modello UNILAV, ecc.), da una delle seguenti figure:
• titolare/amministratore;
• socio con partecipazione di puro lavoro;
• coadiuvante;
• dipendente;
• collaboratore familiare dell’impresa.
Ai fini del computo dell’esperienza professionale è valido anche il periodo di apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto. Qualunque sia stata la durata dell’apprendistato svolto (un anno o più), lo stesso è equiparato ad un solo anno di esperienza lavorativa.
3) sono previste riduzioni/esenzioni del percorso formativo, che saranno valutati in sede di istruttoria delle istanze, per:
i soggetti già in possesso di una qualifica professionale regionale di Manutentore del verde (riconducibile alle ADA del QNQR);
i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
i soggetti in possesso di diploma di istruzione quinquennale in materia agraria e forestale;
gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
i soggetti che hanno conseguito il corso di formazione professionale di n. 80 ore, previsto dalla Conferenza Stato – Regioni dell’8/6/2017 (solo se conseguiti entro il 22/2/2018).
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