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 BED & BREAKFAST  

Niente iscrizione alla Gestione commercianti - Nuova Ordinanza della Cassazione
 
Essendo l’attività di bed & breakfast priva dei requisiti di abitualità e prevalenza, sia da un punto di vista di qualificazione normativa che sul piano delle concrete modalità di svolgimento, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.   
Lo ha confermato la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’ordinanza n. 32034/19, depositata il 9 dicembre. 
 
Nel caso specifico, la Corte d'appello di Genova, con la sentenza n. 102/2017, rigettava l'appello dell'INPS confermando la statuizione di primo grado che aveva accertato l'insussistenza dell'obbligo di iscriversi alla gestione commercianti per l'attività di bed & breakfast svolta sulla base della previsione della normativa regionale (Regione Liguria, legge n. 13/1992 modificata dalla legge n. 5/2000 e n. 2/2008) la quale prevede che lo stesso tipo di attività deve dirsi occasionale quando svolta entro il limite temporale di giorni 240 poi ridotto a 210. 
 
L'interpretazione contraria suggerita dall'INPS appariva, secondo la Corte, in contrasto sia con il chiaro dato normativo, sia con le peculiari caratteristiche dell'attività di bed & breakfast le quali comportano un attività di impegno limitato (all'effettuazione della pulizia delle camere, alla preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) e per un numero esiguo di giornate (che non devono superare il numero fissato dal legislatore regionale).
Avverso la sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, la quale ha confermato le conclusioni della Corte d’appello di Genova riconoscendo la mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza sia per effetto della legge regionale, sia per averli ricavati dalle concrete modalità di esercizio dell'attività di bed & breakfast. L'occasionalità del resto (e quindi la mancanza di abitualità) è data anche e soprattutto dalla durata dell'attività nel tempo; mentre la prevalenza è riferita all'impegno richiesto ed al reddito ricavato.
 
Per completezza, vogliamo, infine, ricordare che qualora l’attività venga svolta, sia in forma di impresa individuale che societaria, con abitualità e professionalità si hanno gli obblighi degli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità IVA, della iscrizione all’INAIL, della contribuzione INPS e della iscrizione al Registro delle imprese tenuta dalla alla Camera di Commercio.

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