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CONTRATTI DI RETE - Cessazione per sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere del 28 gennaio 2020, Prot. 23320, risponde ad un quesito posto da una Camera di commercio in materia di modalità di cancellazione dal Registro delle imprese dei contratti di rete, tenuto conto che nella fattispecie “il contratto di rete prevedeva quale durata” che “il contratto ha validità cinque anni dall’ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese; al termine, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno”. 
In particolare è stato chiesto di chiarire se sia possibile evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione dei retisti considerando la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori prevista dalla norma, al pari di una causa di scioglimento naturale del contratto.
 
E’ opportuno ricordare che il contratto di rete, introdotto dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies della L. n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009, consente a più imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, di obbligarsi, sulla base di un programma comune di rete “a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. 
Dal punto di vista formale, sono previste due tipologie di contratto di rete: le “ reti soggetto “ e le “ reti contratto “. 
 
Le prime, dotate di fondo patrimoniale comune, sono iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete e acquisiscono soggettività giuridica. 
Le seconde, anche se dotate di fondo patrimoniale comune, sono prive di personalità giuridica e l’iscrizione al Registro delle imprese è fatta nella sezione ordinaria del Registro presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.
 
Uno degli elementi sostanziali ed indefettibili previsti dalla disciplina sul contratto di rete – osserva il Ministero – è la multilateralità del medesimo. La norma afferma infatti che è costituito da “almeno due imprenditori”. 
 
L’intera norma, anche nella parte relativa alla gestione del contratto è impostata nella logica esclusiva della multilateralità, così come a tale criterio sono improntate le finalità generali dell’istituto. 
Ne consegue che la presenza di almeno due retisti deve essere assicurata per l’intera vita del contratto, così come nel consorzio. 
 
Qualora venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell’unico retista superstite, è sufficiente ai fini della richiesta di cancellazione del contratto dal Registro imprese. 
È possibile quindi evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione del retista superstite, considerando la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori.
 

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